Prima casa – Agevolazione I.V.A. al 4%
I benefici fiscali concessi sono i seguenti:
abbattimento al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro e dell'IVA per l'acquirente
assolvimento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per l'acquirente;
riduzione al 50 per cento dell'INVIM per il venditore.
I presupposti per conseguire i benefici fiscali sono:
la casa deve essere abitazione non di lusso
l'immobile deve trovarsi nel comune di residenza dell'acquirente o nel quale egli svolge la sua attività lavorativa
la dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro fabbricato idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative familiari.
Inoltre per la costruzione di una casa si applica l'iva al 4% se:
1. Il fabbricato oggetto della costruzione ha i requisiti previsti dalla legge "Tupini" n.408/49
2. Se il committente dei lavori ha i requisiti per ottenere le agevolazioni "prima casa" oppure se è una impresa costruttrice che rivende l'immobile.
Se invece la
casa esiste già e intendi ristrutturarla si applica l'iva al 10%
unitamente alla agevolazione fiscale del 36% fino al 31/12 /2001, salvo
proroghe.
Per quanto riguarda una elencazione non tassativa delle "materie prime e
semilavorate" e "beni finiti", devi fare riferimento alla circolare del
ministero finanze del 2/03/94 n.1/E e alla risoluzione del 9/03/96 n. 39/E.
Vedi anche N.24, Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 per l'aliquota
iva al 4%.
Vedi anche N.127 - sexies, Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 per
l'aliquota iva al 10%.